Un’importante sentenza della Cassazione Civile del 9 febbraio 2016, n. 2535 ha chiarito quale sia l’ampiezza degli obblighi della banca nell’ambito delle operazioni di investimento caratterizzate da alto rischio.

Il Supremo Collegio ha ribadito che la banca deve informare il cliente sulla natura e caratteristiche del titolo in relazione al profilo dell’investitore ed alla sua propensione al rischio, chiarendo quale sia l’emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione, ed eventuali situazioni di grey market o di default dell’emittente.

Tali informazioni, peraltro, non esauriscono gli obblighi della banca che, pur in presenza di un ordine di acquisto proveniente dal cliente in forma scritta, deve valutare la compatibilità dell’operazione con il profilo di rischio del cliente e, nel caso di non compatibilità, recedere dal contratto ex artt. 1722, comma 1, n. 3 e 1727, comma 1, cod. civ.  Anche il mancato recesso può comportare un addebito di responsabilità a carico della banca.