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Abusiva concessione di credito: responsabilità della banca e danno alla massa dei creditori

Abusiva concessione di credito e merito creditizio: il ruolo dei debiti tributari nella giurisprudenza del Tribunale di Napoli

Introduzione

Nella pratica delle procedure concorsuali si incontrano spesso società poi assoggettate a liquidazione giudiziale che, pur presentando bilanci formalmente regolari, hanno accumulato rilevanti debiti tributari non immediatamente percepibili.

L’impresa continua a operare, talvolta anche grazie al sostegno del credito bancario, mentre una parte significativa dell’indebitamento, soprattutto fiscale, resta non rappresentata o sottovalutata nella documentazione contabile disponibile.

In questo contesto assume rilievo il tema della verifica del merito creditizio da parte della banca chiamata a concedere o mantenere un finanziamento.

Alcune recenti decisioni del Tribunale di Napoli offrono indicazioni importanti sul contenuto dell’istruttoria bancaria, sul ruolo dei debiti tributari e sulla rilevanza del certificato dei carichi pendenti fiscali.

Le decisioni del Tribunale di Napoli del 2024

Le pronunce del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2024 e del 18 dicembre 2024 affrontano direttamente il tema della qualità dell’istruttoria bancaria.

Il Tribunale muove da un principio di fondo: la banca, quale operatore professionale, è tenuta a una diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. e dell’art. 5 TUB.

Ne deriva che la valutazione del merito creditizio non può essere meramente formale, ma deve essere effettiva, sostanziale e calibrata sulla reale situazione dell’impresa richiedente.

La banca non può quindi limitarsi ad acquisire dati contabili apparentemente regolari quando vi siano elementi idonei a suggerire un approfondimento ulteriore.

Il ruolo dei debiti tributari nella valutazione del merito creditizio

Un elemento centrale delle decisioni del Tribunale di Napoli è rappresentato dalla posizione fiscale dell’impresa.

Il Tribunale evidenzia che l’art. 5 TUB, nel richiamare i principi di sana e prudente gestione, non tipizza in modo rigido le verifiche che l’istituto di credito deve svolgere, ma impone l’acquisizione di informazioni adeguate.

In questa prospettiva, tra le informazioni adeguate può rientrare anche la verifica dei debiti tributari.

La banca non può limitarsi ai dati di bilancio o alle risultanze della centrale rischi. In presenza di indici di difficoltà, può essere necessario acquisire informazioni ulteriori e più attendibili.

Tra queste, secondo il Tribunale, assume rilievo anche la richiesta, tramite l’impresa finanziata, del certificato dei carichi tributari, quale strumento idoneo a rappresentare la reale esposizione fiscale.

La rilevanza della posizione fiscale dell’impresa

Le pronunce evidenziano che nelle situazioni di crisi, tra le prime obbligazioni a rimanere inadempiute vi sono spesso quelle di natura tributaria.

Si tratta di una massima di comune esperienza, coerente con una dinamica nota nella prassi.

L’impresa in difficoltà tende talvolta a privilegiare il pagamento di fornitori strategici e istituti di credito, rinviando invece l’adempimento dei debiti fiscali, anche in ragione dei tempi di reazione dell’amministrazione finanziaria.

La posizione fiscale può quindi rappresentare un indicatore significativo dello stato di difficoltà dell’impresa.

Da ciò deriva l’importanza, in determinati contesti, di verificare se l’apparente equilibrio contabile sia coerente con la reale esposizione verso l’erario.

Il ruolo della garanzia pubblica

Le decisioni affrontano anche il tema della garanzia pubblica, in particolare della garanzia MCC.

Il Tribunale chiarisce che la presenza della garanzia pubblica non attenua il dovere di diligenza della banca.

Al contrario, può rafforzarlo.

La ragione è evidente: una parte del rischio economico dell’operazione viene trasferita su risorse pubbliche.

Per questo motivo, la banca non può considerare la garanzia pubblica come un elemento idoneo a ridurre il livello dell’istruttoria. La presenza della garanzia non sostituisce la verifica del merito creditizio e non esonera l’intermediario dall’esame della sostenibilità dell’operazione.

Il chiarimento delle pronunce del 2025

Le successive pronunce del Tribunale di Napoli del 2025 non smentiscono l’impostazione dei decreti del 2024, ma la precisano.

Il punto centrale è che la necessità di acquisire il certificato dei debiti tributari non deriva da un obbligo astratto e generalizzato.

Dipende invece dalla situazione concretamente percepibile dalla banca al momento dell’erogazione del finanziamento.

La valutazione deve essere svolta ex ante, sulla base degli elementi conoscibili al momento della decisione creditizia, e non alla luce di informazioni emerse solo successivamente.

Il decreto R.G. 2807/2025

Nel decreto R.G. 2807/2025, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una concessione abusiva di credito.

Non ha assunto rilievo decisivo il fatto che, ex post, fosse emersa una rilevante esposizione fiscale non rappresentata nei bilanci.

Il giudizio, infatti, deve essere compiuto esclusivamente sulla base degli elementi conoscibili ex ante.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha valorizzato il fatto che la banca avesse svolto un’istruttoria approfondita e diligente.

Dalla documentazione disponibile emergevano bilanci precedenti in equilibrio, assenza di segnalazioni negative, un indebitamento bancario non allarmante rispetto al fatturato, commesse in corso e un piano industriale pluriennale idoneo a sostenere il rientro.

In un contesto simile, il Tribunale ha ritenuto non esigibile un ulteriore approfondimento sulla posizione fiscale.

Il decreto è consultabile al seguente link: DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI N. R.G. 2807/2025.

Il decreto R.G. 2653/2025

Il decreto R.G. 2653/2025 evidenzia invece come il giudizio possa mutare quando cambia la situazione economico-patrimoniale percepibile dalla banca.

Il Tribunale distingue tra finanziamenti erogati fino al 2018, periodo nel quale non emergevano segnali di crisi, e finanziamenti erogati nel 2019, periodo nel quale il raffronto tra bilanci e centrale rischi rendeva percepibili incongruenze significative.

Per i finanziamenti erogati fino al 2018, il Tribunale non ha ritenuto necessaria l’acquisizione del certificato dei debiti tributari.

Per i finanziamenti erogati dal 2019 in poi, invece, tale acquisizione è stata ritenuta doverosa e non eccessivamente onerosa.

In presenza di debiti fiscali non adempiuti, l’omissione della richiesta del certificato ha contribuito alla qualificazione della concessione del credito come abusiva.

Il decreto è consultabile al seguente link: DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI N. R.G. 2653/2025.

Un criterio elastico e contestuale

Dalle decisioni emerge un orientamento unitario.

Non esiste un modello rigido di istruttoria bancaria valido in ogni situazione.

Esiste invece un criterio elastico e contestuale, fondato sugli elementi conoscibili ex ante, sulla presenza o assenza di indici di crisi e sulla situazione concretamente percepibile dalla banca.

Il certificato dei debiti tributari non è quindi sempre necessario.

Diventa però rilevante quando emergono segnali di difficoltà o incongruenze tali da imporre alla banca un approfondimento ulteriore.

La valutazione complessiva della condotta della banca

L’analisi delle decisioni del Tribunale di Napoli consente di ricavare un’indicazione utile sul piano operativo.

La giurisprudenza partenopea non sembra costruire un singolo obbligo istruttorio rigido.

Si muove piuttosto lungo una logica fondata sulla valutazione complessiva della condotta della banca.

Assumono rilievo gli indici di crisi percepibili ex ante, il livello di approfondimento dell’istruttoria svolta, la qualità dei documenti acquisiti, l’eventuale presenza di un piano industriale e la coerenza tra finanziamento, sostenibilità dell’impresa e prospettive di rientro.

Istruttoria carente e segnali di difficoltà

Quando la banca si limita ai bilanci e alla centrale rischi, non acquisisce un piano industriale e non svolge verifiche ulteriori, diventa più agevole valorizzare eventuali segnali di difficoltà già presenti nei dati disponibili.

In tali casi, se il curatore documenta l’esistenza di debiti fiscali non pagati e non risultanti dai bilanci, il giudice può ritenere censurabile la mancata verifica della posizione fiscale mediante richiesta del certificato dei debiti tributari.

L’omissione non rileva quindi in modo isolato, ma nel contesto di un’istruttoria complessivamente insufficiente rispetto agli elementi di allarme percepibili.

Istruttoria approfondita e assenza di anomalie

Diversa è l’ipotesi in cui la banca abbia svolto un’istruttoria strutturata, abbia acquisito un piano industriale, abbia valutato la sostenibilità prospettica del finanziamento e non abbia riscontrato anomalie percepibili.

In questo contesto, la mancata acquisizione del certificato dei debiti tributari, anche in presenza di debiti fiscali non pagati e non risultanti dai bilanci, può non assumere rilievo decisivo.

Il giudizio resta sempre fondato su ciò che era ragionevolmente conoscibile al momento dell’erogazione.

Inquadramento generale dell’abusiva concessione di credito

Si ha abusiva concessione di credito quando la banca concede o mantiene finanziamenti a favore di un’impresa già in stato di crisi o di insolvenza, consentendone la sopravvivenza artificiale in assenza di concrete prospettive di risanamento.

La responsabilità della banca non deriva dal semplice fallimento dell’impresa finanziata.

Deriva, invece, dalla conoscibilità ex ante della situazione di crisi o insolvenza e dalla violazione dei doveri professionali dell’intermediario.

In questa prospettiva assumono rilievo i principi di sana e prudente gestione, la valutazione del merito creditizio e il dovere della banca di fondare la propria decisione su informazioni adeguate.

Il presupposto oggettivo dell’abusiva concessione di credito

Ai fini della configurabilità dell’illecito, occorre verificare se l’impresa versasse già, al momento della concessione del finanziamento, in una situazione di crisi o insolvenza, oppure se il finanziamento fosse comunque non sostenibile perché non assistito da una reale capacità di rimborso.

Secondo un’impostazione tradizionale, l’abusiva concessione di credito presuppone una situazione di crisi o insolvenza già in atto.

Tuttavia, una lettura più fondata sulla nozione di merito creditizio può valorizzare anche la concreta insostenibilità dell’operazione.

Il merito creditizio implica infatti una valutazione della sostenibilità del finanziamento, ossia della capacità dell’impresa di generare flussi idonei a far fronte al debito assunto.

In questa prospettiva, la prova dell’insostenibilità del finanziamento, intesa come mancanza di una concreta capacità di rimborso desumibile dalla struttura economico-finanziaria dell’impresa, può assumere rilievo ai fini della configurabilità dell’illecito.

Tale accertamento, pur distinto dalla verifica dello stato di crisi o di insolvenza in senso tecnico, consente comunque di porre la questione successiva relativa alla colpa della banca e alla possibilità per quest’ultima di cogliere, con la diligenza professionale richiesta, la non sostenibilità dell’operazione.

Il profilo soggettivo e la conoscibilità della situazione da parte della banca

Una volta accertato il presupposto oggettivo, occorre verificare se la banca fosse in dolo o colpa, ossia se potesse cogliere, con la diligenza professionale richiesta, la situazione di difficoltà dell’impresa.

È in questo ambito che assumono rilievo la qualità dell’istruttoria bancaria, l’analisi dei bilanci, le risultanze della centrale rischi, l’eventuale acquisizione di un piano industriale e, nei casi in cui emergano indici di criticità, la verifica della posizione fiscale.

Solo a questo livello diventa rilevante stabilire se la banca avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni, tra cui il certificato dei debiti tributari.

Gli oneri probatori del curatore

Ai fini dell’azione risarcitoria, il curatore deve dimostrare la condotta dolosa o colposa della banca, la prosecuzione dell’attività in perdita, l’aggravamento del dissesto, il pregiudizio arrecato alla massa e il nesso causale tra finanziamento e danno.

La prova non può essere costruita soltanto sul successivo fallimento dell’impresa.

Occorre dimostrare che, al momento della concessione o del mantenimento del credito, la banca disponeva o avrebbe dovuto disporre di elementi idonei a far emergere la crisi, l’insolvenza o comunque la non sostenibilità dell’operazione.

Considerazioni conclusive

La giurisprudenza del Tribunale di Napoli evidenzia che il tema dell’abusiva concessione di credito si concentra sulla qualità dell’istruttoria bancaria.

La verifica del merito creditizio deve essere sostanziale e calibrata sulla situazione concreta dell’impresa.

La posizione fiscale può assumere un ruolo centrale, ma non opera come parametro automatico.

Il certificato dei debiti tributari non è sempre necessario; diventa però rilevante quando gli elementi conoscibili ex ante impongono alla banca un approfondimento ulteriore.

Non vi sono quindi automatismi.

La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando la situazione percepibile al momento del finanziamento, la completezza dell’istruttoria e la reale sostenibilità dell’operazione.

Si tratta di principi destinati ad assumere rilievo anche nella fase di verifica dello stato passivo, ove la condotta della banca può incidere non solo sul piano risarcitorio, ma anche sull’ammissione del credito.

Approfondimento al tema abusiva concessione di credito e ammissione allo stato passivo link: