riscossione dei contributi condominiali

Il condominio che agisce in giudizio per la riscossione dei contributi condominiali deve procedere in forza di una delibera valida. Mentre però la delibera nulla è deducibile in via di eccezione e rilevabile d’ufficio dal Giudice, l’annullabilità richiede la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del condomino moroso e tale domanda deve essere proposta nel termine di 30 giorni fissato dall’art. 1137 comma 2 cc che recita  “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.”.
Ciò è quanto di recente statuito a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/2021, n. 9839:  “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. In mancanza di domanda di annullamento della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, l’eccezione è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.”