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Concessione abusiva di credito e rigetto della domanda di ammissione al passivo: la Cassazione n. 7134/2026

Abusiva concessione di credito e stato passivo: la Cassazione n. 7134/2026 sulla nullità del finanziamento

Introduzione

Nel contesto delle procedure concorsuali, l’abusiva concessione di credito assume rilievo non solo come possibile fonte di responsabilità risarcitoria della banca, ma anche nella fase di verifica dello stato passivo.

Il problema non riguarda quindi soltanto l’eventuale danno cagionato alla massa dei creditori, ma anche la possibilità per la curatela di contestare l’ammissione del credito insinuato dall’istituto finanziatore.

Per un inquadramento generale della responsabilità della banca per abusiva concessione di credito, si rinvia al precedente approfondimento dedicato alla responsabilità della banca e al danno alla massa dei creditori.

In questo quadro si inserisce Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, che affronta il tema della possibile nullità del contratto di finanziamento concesso a un’impresa già in stato di decozione.

La decisione chiarisce entro quali limiti la concessione abusiva di credito possa incidere non solo sul piano risarcitorio, ma anche sulla validità del finanziamento e sull’ammissibilità del credito della banca al passivo.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, che chiedeva l’ammissione di crediti derivanti da finanziamenti concessi nel 2020 a una società poi dichiarata fallita.

Il curatore aveva contestato l’ammissione sostenendo che i finanziamenti fossero stati concessi quando la società era già in stato di insolvenza, che avessero consentito di ritardare l’emersione della crisi e che avessero determinato un aggravamento del dissesto.

Un ulteriore profilo riguardava l’utilizzo di parte delle somme erogate per ripianare pregresse esposizioni della stessa banca finanziatrice.

Il Tribunale aveva escluso il credito, ritenendo configurabile la nullità dei contratti di finanziamento e l’irripetibilità delle somme ai sensi dell’art. 2035 c.c.

La banca proponeva quindi ricorso per cassazione.

La nullità del finanziamento nei casi di reato-contratto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha affermato un principio di rilievo sistematico.

Il contratto di finanziamento può essere nullo quando la sua stipulazione integri la violazione di una norma imperativa, anche di natura penale.

In tale prospettiva, la nullità ex art. 1418 c.c. ricorre quando il contratto sia direttamente vietato da una norma imperativa oppure quando sia la stessa conclusione del contratto a realizzare il fatto illecito.

Si tratta della figura del cosiddetto reato-contratto.

Nel caso della concessione abusiva di credito, la questione si pone quando il finanziamento non rappresenti soltanto una scelta imprudente o una violazione delle regole di corretta istruttoria bancaria, ma si inserisca in una condotta idonea ad aggravare il dissesto o a ritardare l’emersione dell’insolvenza.

Il collegamento con le fattispecie penali concorsuali

Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza il possibile collegamento tra concessione abusiva di credito e fattispecie penali concorsuali.

La stipulazione del finanziamento può assumere rilievo quando concorra nella violazione del divieto di aggravamento del dissesto o quando contribuisca a mantenere artificialmente in vita un’impresa già priva di concrete prospettive di risanamento.

In questa prospettiva, assume importanza anche la consapevolezza della banca circa lo stato di insolvenza dell’impresa finanziata.

Quando il finanziamento è erogato a un’impresa già decotta, senza concrete prospettive di risanamento, e produce l’effetto di ritardare l’apertura della procedura o di incrementare l’esposizione debitoria, il contratto può assumere una connotazione illecita nella sua stessa funzione economica.

In tali casi, il contratto non è solo il risultato di una valutazione bancaria imprudente, ma può diventare lo strumento attraverso cui si realizza un risultato vietato dall’ordinamento.

La violazione del merito creditizio non determina automaticamente la nullità

La Cassazione delimita con attenzione l’ambito della nullità.

Non ogni concessione abusiva di credito determina l’invalidità del contratto.

La violazione delle regole di sana e prudente gestione o dei criteri di valutazione del merito creditizio può integrare un illecito risarcitorio, ma non incide automaticamente sulla validità del finanziamento.

La nullità richiede un elemento ulteriore.

Occorre che la condotta si traduca nella violazione di una norma imperativa, che assuma rilievo anche penalistico e che vi sia un collegamento diretto tra la stipulazione del contratto e il fatto illecito.

La decisione esclude quindi ogni automatismo tra abusiva concessione di credito e nullità del finanziamento.

Irripetibilità delle somme e buon costume economico

Accanto alla nullità, la Corte conferma il possibile rilievo dell’art. 2035 c.c.

Le somme erogate possono essere irripetibili quando la prestazione sia contraria al buon costume.

In questo contesto, il buon costume non viene inteso soltanto in senso tradizionale, ma anche come insieme di regole di correttezza che devono governare le relazioni economiche e il mercato.

Può quindi essere ritenuta contraria al buon costume economico l’erogazione di somme in favore di un’impresa già in stato di decozione, quando il finanziamento consenta di ritardare l’emersione dell’insolvenza e di incrementare l’esposizione debitoria dell’impresa.

In tali ipotesi, la prestazione non è semplicemente inopportuna o imprudente, ma si colloca in un’operazione incompatibile con le regole di correttezza dei rapporti economici.

L’effetto è particolarmente incisivo: la banca non solo può vedere escluso il proprio credito dallo stato passivo, ma può anche incontrare il limite dell’irripetibilità delle somme erogate.

Gli altri strumenti della curatela nello stato passivo

Al di fuori dei casi più gravi, nei quali può sostenersi la nullità del finanziamento, la curatela conserva altri strumenti di contestazione.

Una prima linea difensiva può essere rappresentata dal controcredito risarcitorio della procedura nei confronti della banca, fondato sull’abusiva concessione di credito e sul danno arrecato alla massa dei creditori.

In questa prospettiva, il credito insinuato dalla banca viene esaminato insieme alla pretesa risarcitoria della procedura, con possibili effetti di compensazione o comunque di riduzione della pretesa ammessa.

Un ulteriore strumento può essere rappresentato dall’eccezione di inadempimento, quando la banca abbia violato in modo significativo gli obblighi di istruttoria e i criteri di valutazione del merito creditizio.

Queste linee difensive non presuppongono necessariamente la nullità del contratto, ma consentono comunque alla curatela di contestare la pretesa della banca nel procedimento di verifica del passivo.

Conclusione

La sentenza n. 7134/2026 della Cassazione segna un passaggio importante nel rapporto tra abusiva concessione di credito e stato passivo.

La Corte chiarisce che la nullità del finanziamento è possibile, ma solo in presenza di una violazione qualificata, idonea a collocare il contratto nell’ambito del reato-contratto o comunque in contrasto con norme imperative.

Ne deriva un principio di equilibrio.

Da un lato, viene escluso ogni automatismo tra violazione del merito creditizio e nullità del finanziamento.

Dall’altro lato, nei casi più gravi, la condotta della banca può incidere radicalmente sull’ammissione del credito, sino a giustificarne l’esclusione dallo stato passivo e l’irripetibilità delle somme erogate.

In sede di verifica del passivo, la curatela è quindi chiamata a individuare con precisione la linea difensiva più adeguata: nullità del finanziamento nei casi di maggiore gravità, controcredito risarcitorio, compensazione o eccezione di inadempimento negli altri casi.

Il punto decisivo resta la qualificazione concreta dell’operazione di finanziamento e la verifica della sua incidenza sull’aggravamento del dissesto.