Quali azioni può ancora esperire il curatore dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c.?
Quali azioni può ancora esperire il curatore dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c.?
Introduzione
Il nuovo art. 2394-bis c.c., come modificato dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, introduce un termine di decadenza biennale per la proposizione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.
La disposizione prevede che le azioni spettanti al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario siano proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.
Il tema si collega al precedente approfondimento sul nuovo termine di decadenza dell’art. 2394-bis c.c., nel quale sono state esaminate le principali criticità della riforma: natura decadenziale del termine, applicazione alle procedure pendenti, coordinamento con il concordato liquidatorio e possibile ricorso alla mediazione.
Si pone allora il problema di individuare quali ulteriori iniziative risarcitorie o restitutorie possano ancora essere esperite dal curatore una volta maturata la decadenza.
La decadenza introdotta dall’art. 2394-bis c.c. riguarda le azioni di responsabilità societarie richiamate dalla norma. Essa non dovrebbe travolgere ogni diversa azione esercitabile dal curatore quando il fatto integri anche un diverso titolo di responsabilità, una pretesa restitutoria, un illecito aquiliano autonomo o una domanda verso soggetti terzi.
Il punto decisivo non è soltanto il fatto storico, ma il titolo giuridico dell’azione.
Il perimetro della decadenza ex art. 2394-bis c.c.
Il nuovo termine decadenziale riguarda le azioni di responsabilità attribuite agli organi della procedura e richiamate dall’art. 2394-bis c.c.
Il riferimento è, anzitutto, alle azioni societarie di responsabilità contro amministratori, sindaci e altri organi sociali.
Da un lato vi è l’azione spettante alla società, fondata sulla violazione degli obblighi imposti dalla legge, dallo statuto o dal rapporto gestorio. Si tratta di un’azione di natura contrattuale, che il curatore esercita subentrando nella posizione della società.
Dall’altro lato vi è l’azione spettante ai creditori sociali, fondata sulla lesione della garanzia patrimoniale generica conseguente all’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un’azione di natura extracontrattuale, che il curatore esercita nell’interesse della massa dei creditori.
Le due azioni, esercitate unitariamente dal curatore ex art. 255 CCII, mantengono autonomia strutturale. Tale autonomia rileva soprattutto sotto il profilo del titolo giuridico, del regime probatorio e del termine di prescrizione.
La decadenza ex art. 2394-bis c.c. incide su questo ambito: cioè sulle azioni societarie tipiche, esercitate dall’organo della procedura nei confronti degli organi sociali.
Il medesimo fatto materiale può però assumere rilievo anche per altre norme giuridiche. Una condotta dell’amministratore può integrare, allo stesso tempo, una violazione degli obblighi gestori, una distrazione penalmente rilevante, un pagamento preferenziale o indebito, oppure un fatto illecito aquiliano.
Dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c., dunque, occorre verificare quale sia il titolo giuridico effettivamente posto a fondamento della domanda.
Se il curatore agisce per far valere la responsabilità societaria tipica degli amministratori o dei sindaci, l’azione ricade nel perimetro della decadenza.
Se invece agisce sulla base di altro titolo, occorre verificare se tale azione conservi una propria autonomia ai fini della decadenza.
La decadenza si applica anche alle S.r.l.?
Un primo e rilevante profilo problematico riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della nuova decadenza.
L’art. 2394-bis c.c. è collocato nella disciplina della società per azioni e richiama le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti. Il dato letterale sembra quindi riferire il nuovo termine decadenziale alle azioni contro amministratori e organi sociali delle S.p.A. e dei modelli azionari.
Più incerta è l’applicazione alle S.r.l.
Per queste ultime esiste una disciplina specifica, contenuta nell’art. 2476 c.c.
Tale norma prevede una disciplina completa della responsabilità degli amministratori. Contempla infatti sia la responsabilità verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, sia, al comma 6, la responsabilità verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
Dunque, per le S.r.l. non vi è una lacuna normativa in senso proprio: la responsabilità degli amministratori è già regolata da una norma specifica.
Ciò sembra escludere la possibilità di applicazione analogica dell’art. 2394-bis c.c.
L’analogia presuppone infatti una lacuna. Se il legislatore ha dettato una disciplina autonoma per le S.r.l. e non ha previsto, in tale sede, un termine decadenziale analogo a quello introdotto nell’art. 2394-bis c.c., l’estensione automatica della decadenza appare dubbia.
A ciò si aggiunge un ulteriore argomento: la decadenza è una norma che limita in modo grave l’esercizio del diritto di azione.
Proprio per questo una decadenza legale dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e non estesa oltre i casi espressamente previsti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che le disposizioni che introducono termini di decadenza sono di stretta interpretazione. In particolare, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2020, n. 26845 ha chiarito che le norme decadenziali non possono essere applicate analogicamente, essendo la relativa fattispecie realizzata solo quando il caso concreto corrisponda esattamente a quello previsto dalla legge.
Il principio è stato espresso in termini ancora più netti da Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2025, la quale, in materia di termini decadenziali e di inammissibilità che condizionano l’esercizio del diritto di azione, ha escluso non solo l’interpretazione analogica, ma anche quella estensiva, ove il termine non sia specificamente previsto dalla norma di legge.
Ne deriva che l’estensione della decadenza dell’art. 2394-bis c.c. alle azioni relative alle S.r.l. non può essere data per scontata, trattandosi di applicare una preclusione decadenziale a una fattispecie non richiamata dalla disposizione che ha introdotto la decadenza.
La S.r.l. come tipo autonomo e il problema dei rinvii alla disciplina della S.p.A.
Il tema va letto anche alla luce dell’autonomia del tipo S.r.l.
La S.r.l. non può essere considerata una semplice variante minore della S.p.A. La disciplina della S.r.l. è costruita come disciplina autonoma, dotata di un proprio nucleo regolatorio, pur integrata da rinvii specifici ad alcune norme dettate per la S.p.A.
I rinvii dalla disciplina della S.r.l. alla disciplina della S.p.A. non operano dunque come rinvii generali a una disciplina “madre”, ma come rinvii specifici, da verificare caso per caso e, quando previsto, nei limiti della compatibilità.
Questo dato rafforza la prudenza interpretativa.
Non basta che una regola prevista per la S.p.A. appaia astrattamente utile o razionale anche per la S.r.l. Occorre verificare se esista un rinvio normativo idoneo e se la regola sia compatibile con il modello della S.r.l.
Nel caso della decadenza ex art. 2394-bis c.c., il problema è particolarmente delicato, perché non si tratta di applicare una regola neutra o meramente organizzativa, ma una preclusione severa all’esercizio dell’azione.
La peculiarità dell’art. 2476 c.c.
L’estensione automatica della decadenza alle S.r.l. appare ancora più problematica se si considera che l’art. 2476 c.c. non disciplina soltanto la responsabilità degli amministratori.
La norma prevede anche la responsabilità solidale dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi.
Si tratta di una fattispecie peculiare della S.r.l., non sovrapponibile alle azioni tipiche previste nella disciplina della S.p.A.
In questo caso, il soggetto convenuto non è necessariamente un amministratore o un componente di un organo sociale, ma un socio che ha inciso intenzionalmente sulla decisione dannosa.
Applicare anche a questa ipotesi la decadenza significherebbe estendere un termine limitativo del diritto di azione a una fattispecie diversa, non espressamente prevista dall’art. 2394-bis c.c. nè dalle disposizioni sulle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali delle S.p.A.
Anche l’art. 255 CCII non sembra risolvere il problema.
È vero che tale disposizione attribuisce al curatore la legittimazione all’esercizio delle azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale, anche con riferimento alle S.r.l.
Tuttavia, l’art. 255 CCII non prevede alcun termine di decadenza.
Se il legislatore avesse voluto introdurre una decadenza generale applicabile a tutte le azioni di responsabilità esercitate dal curatore, avrebbe potuto intervenire direttamente su tale norma.
Il problema dei sindaci di S.r.l.
Neppure il tema dei sindaci di S.r.l. consente di giungere a una soluzione certa.
L’art. 2407 c.c., nel disciplinare la responsabilità dei sindaci nella S.p.A., richiama anche l’art. 2394-bis c.c.
Tuttavia, per le S.r.l. l’applicazione delle norme sul collegio sindacale delle S.p.A. passa dall’art. 2477 c.c., il quale prevede che, in caso di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.A.
Il percorso è quindi indiretto: dall’art. 2477 c.c. si giunge alla disciplina del collegio sindacale delle S.p.A.; da questa si arriva all’art. 2407 c.c.; e solo tramite l’art. 2407 c.c. si pone il problema dell’eventuale applicazione dell’art. 2394-bis c.c.
Si tratta, dunque, di un doppio rinvio.
Inoltre, i rinvii dalla disciplina della S.r.l. alla disciplina della S.p.A. non operano in modo automatico e integrale, ma richiedono una valutazione di compatibilità con il modello della S.r.l.
Da un lato, si potrebbe quindi sostenere che il richiamo all’art. 2394-bis c.c., attraverso l’art. 2407 c.c., consenta di applicare la decadenza anche ai sindaci di S.r.l.
Dall’altro lato, proprio il carattere indiretto del rinvio e il limite della compatibilità rendono la soluzione tutt’altro che pacifica.
Se si applicasse la decadenza ai sindaci di S.r.l. ma non agli amministratori di S.r.l., si determinerebbe una disciplina difficilmente coerente.
Se invece si escludesse la decadenza anche per i sindaci di S.r.l., si valorizzerebbe la specificità del modello S.r.l. e l’assenza di un coordinamento espresso con l’art. 2476 c.c. e con l’art. 255 CCII.
La possibile tesi estensiva
Sul piano sistematico, tuttavia, la soluzione restrittiva produce un effetto non del tutto soddisfacente, vista l’identità funzionale delle azioni che il curatore esercita nei confronti degli amministratori di S.p.A. e di S.r.l.
Per questa ragione, una tesi estensiva potrebbe essere sostenuta valorizzando la sostanziale identità tra le azioni di responsabilità che il curatore esercita indipendentemente dal tipo societario, la funzione unitaria dell’art. 255 CCII, l’esigenza di uniformare il regime delle azioni del curatore e la ratio acceleratoria della riforma.
Tuttavia, questa tesi richiede un passaggio interpretativo ulteriore e non può essere data per pacifica.
Il dato letterale, la natura decadenziale del termine, l’autonomia del tipo S.r.l. e la presenza di una disciplina specifica nell’art. 2476 c.c. impediscono di ritenere automatica l’estensione.
Anche in relazione a queste difficoltà interpretative, la riforma appare tecnicamente incompleta: introduce una decadenza severa, ma non chiarisce espressamente se essa debba operare anche per le azioni di responsabilità relative alle S.r.l., lasciando all’interprete un problema che avrebbe richiesto una disciplina esplicita.
Il problema si pone anche per l’azione ex art. 2497 c.c.
Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento all’azione ex art. 2497 c.c. in materia di direzione e coordinamento di società.
Anche tale azione presenta una propria autonomia strutturale. Essa non è diretta contro gli amministratori o gli organi sociali della società insolvente, ma contro la società o l’ente che abbia esercitato attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, arrecando pregiudizio alla società eterodiretta, ai soci o ai creditori.
Tale azione può essere estesa anche nei confronti di chi abbia preso comunque parte al fatto lesivo e di chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Nelle procedure concorsuali, il curatore è legittimato a esercitare l’azione spettante ai creditori sociali della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento.
Anche in questo caso, tuttavia, il titolo dell’azione è diverso da quello delle azioni tipiche richiamate dall’art. 2394-bis c.c. e la domanda è rivolta contro soggetti diversi dagli organi sociali della società in liquidazione giudiziale.
Ne deriva che anche per tale azione risulta problematica l’estensione della decadenza prevista dall’art. 2394-bis c.c.
Le azioni fondate su fatto-reato: distrazioni e pagamenti preferenziali
Passando alle azioni che non dovrebbero essere limitate dalla decadenza biennale, e senza pretesa di esaustività, la prima area da considerare è quella delle condotte che integrano reato.
L’art. 185 c.p. prevede che ogni reato obblighi alle restituzioni e al risarcimento del danno. Ne deriva che, quando la condotta dell’amministratore integri un fatto penalmente rilevante, la pretesa del curatore può essere costruita non soltanto come azione di responsabilità societaria, ma anche come azione risarcitoria o restitutoria fondata sul fatto-reato.
Nel contesto della liquidazione giudiziale assumono rilievo, in particolare, le fattispecie di bancarotta fraudolenta e semplice previste dagli artt. 322, 323, 329 e 330 CCII.
L’art. 322 CCII contempla, tra l’altro, le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione dei beni dell’impresa, nonché la bancarotta preferenziale, quando l’imprenditore, prima o durante la procedura, a scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
L’art. 329 CCII estende tali previsioni agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
Gli artt. 323 e 330 CCII disciplinano, rispettivamente, la bancarotta semplice dell’imprenditore e l’estensione delle relative ipotesi agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società in liquidazione giudiziale.
In questa prospettiva, decorso il termine biennale ex art. 2394-bis c.c., il curatore potrebbe sostenere la permanenza dell’azione fondata sull’art. 185 c.p., quando la domanda sia costruita sul fatto-reato e sul danno o sull’obbligo restitutorio da esso derivante.
Distrazioni e appropriazioni di somme sociali
La prima ipotesi è quella delle condotte distrattive.
In questi casi, la domanda del curatore può assumere natura restitutoria o risarcitoria.
Se il bene o la somma sono stati sottratti al patrimonio sociale, l’azione mira a reintegrare ciò che è stato indebitamente sottratto o a ottenere il risarcimento del danno corrispondente.
Il titolo dell’azione non è allora soltanto la violazione degli obblighi gestori, ma la commissione di un fatto penalmente illecito, produttivo di danno.
Pagamenti preferenziali e bancarotta preferenziale
Diversa, ma contigua, è l’ipotesi del pagamento preferenziale.
Il pagamento preferenziale consiste nel pagamento di un creditore in danno degli altri, in un contesto di crisi o insolvenza, con alterazione della par condicio creditorum.
Se il curatore agisce contro l’amministratore sostenendo semplicemente che il pagamento preferenziale costituisce violazione dei doveri gestori, l’azione ricade nel perimetro della responsabilità societaria e, quindi, nella decadenza ex art. 2394-bis c.c.
La questione può invece porsi in termini diversi quando il pagamento preferenziale integri una fattispecie penalmente rilevante.
In tal caso, una volta dimostrata l’esistenza del reato, l’art. 185 c.p. consente di domandare il risarcimento del danno derivante dal fatto illecito.
In tale ipotesi, la domanda non sarebbe fondata soltanto sulla mala gestio, ma sul danno derivante da una condotta qualificabile come bancarotta preferenziale. Per questa ragione, potrebbe sostenersi la sua estraneità alla decadenza ex art. 2394-bis c.c.
Bancarotta semplice e aggravamento del dissesto
Accanto alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, possono assumere rilievo anche le condotte riconducibili alla bancarotta semplice.
In particolare, la responsabilità penale può emergere quando l’amministratore abbia compiuto operazioni gravemente imprudenti, abbia ritardato l’apertura della liquidazione giudiziale o abbia aggravato il dissesto con grave colpa.
Si tratta di ipotesi molto vicine, sul piano fattuale, alle condotte di mala gestio normalmente contestate nelle azioni di responsabilità.
Peraltro, quando la condotta supera la soglia della mera cattiva amministrazione e assume rilievo penalmente tipico, l’art. 185 c.p. può offrire al curatore un titolo autonomo per chiedere il risarcimento del danno anche oltre il perimetro dell’azione societaria tipica.
Onere probatorio
L’onere della procedura resta particolarmente intenso e assai più gravoso rispetto all’azione di responsabilità.
Il curatore dovrà dimostrare tutti i presupposti per l’esistenza del reato, il danno e il nesso causale tra fatto-reato e pregiudizio.
L’azione ex art. 185 c.p. non può quindi essere prospettata in modo generico. Deve fondarsi su fatti specifici e documentati, idonei a far emergere la natura distrattiva, appropriativa o preferenziale della condotta.
L’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
Accanto alle azioni fondate su fatto-reato, resta distinto il tema delle azioni restitutorie.
Se l’amministratore ha ricevuto somme dalla società senza un valido titolo giustificativo, il curatore può valutare l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
Questa azione ha una funzione diversa sia dall’azione di responsabilità societaria sia dall’azione fondata sull’art. 185 c.p.
Non mira necessariamente a dimostrare un reato, né a risarcire un danno da mala gestio, ma a ottenere la restituzione di una somma pagata senza causa.
Si pensi a ipotesi di pagamenti privi di titolo, di rimborsi spese non provati da idonea documentazione, di compensi non deliberati, di somme trasferite all’amministratore senza giustificazione contabile e di attribuzioni patrimoniali non sorrette da un valido rapporto obbligatorio.
L’azione ex art. 2033 c.c. consente di chiedere la restituzione dell’indebito senza dover necessariamente dimostrare tutti gli elementi di una condotta distrattiva penalmente rilevante.
In altri termini, non è sempre necessario provare che il prelievo integri un reato. Può essere sufficiente dimostrare che una somma è uscita dal patrimonio sociale ed è stata ricevuta dall’amministratore o da un terzo senza causa giustificativa.
Differenza rispetto all’azione di responsabilità
La differenza tra l’azione ex art. 2033 c.c. e l’azione di responsabilità è evidente.
L’azione di responsabilità si fonda sue una condotta gestoria illecita che ha prodotto un danno.
Nell’azione ex art. 2033 c.c., invece, il punto fondamentale è l’assenza di causa del pagamento.
L’amministratore non viene convenuto perché ha amministrato male, ma perché ha ricevuto o trattenuto somme che non gli spettavano.
Per questo, ove il pagamento indebito sia specificamente individuabile, l’azione restitutoria può conservare una propria autonomia anche dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c.
L’azione ex art. 2043 c.c.: una via solo residuale
Un’ulteriore ipotesi è quella dell’azione aquiliana ex art. 2043 c.c.
Questa strada, però, deve essere considerata con particolare cautela.
La giurisprudenza ammette la possibilità che la società agisca contro l’amministratore in via extracontrattuale solo quando la condotta contestata violi il generale dovere del neminem laedere, ossia quando si tratti di un comportamento dal quale l’amministratore avrebbe dovuto astenersi come qualunque altro soggetto.
In questo senso, Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11552 ha chiarito che l’azione extracontrattuale promossa dalla società verso l’amministratore deve fondarsi su una condotta illecita dalla quale questi avrebbe dovuto astenersi come ogni altro consociato. Se, invece, il disvalore della condotta deriva dal rapporto gestorio e dalla violazione degli obblighi propri dell’amministratore, la domanda tende a essere ricondotta all’azione sociale di responsabilità, anche se formalmente qualificata ex art. 2043 c.c.
Il principio trova conferma, in termini più generali, nella giurisprudenza che esclude l’utilizzo dell’art. 2043 c.c. come strumento per aggirare il regime proprio di un’azione speciale. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2025, n. 29442 ha infatti affermato che, quando ricorrono i presupposti strutturali dell’azione speciale, non può essere richiamata la responsabilità generale ex art. 2043 c.c. in chiave derogatoria, al solo fine di superare decadenze o prescrizioni della disciplina speciale.
In questa prospettiva, dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c., l’azione aquiliana può sopravvivere solo in termini ristretti: non come riproposizione dell’azione sociale sotto diversa etichetta, ma come domanda fondata su una condotta illecita che avrebbe tale natura anche se commessa da un qualsiasi terzo.
Il problema della prescrizione e degli oneri probatori
L’azione ex art. 2043 c.c. presenta maggiori difficoltà probatorie.
Il curatore dovrà dimostrare tutti i presupposti indicati dalla norma, ovvero la condotta illecita, l’ingiustizia del danno, l’elemento soggettivo, il nesso causale e il danno subito direttamente dalla società.
Non opera, in questa prospettiva, il più favorevole schema probatorio dell’azione contrattuale.
Vi è poi il problema della prescrizione.
L’azione ex art. 2043 c.c. è soggetta al termine quinquennale, decorrente dal momento in cui il danno si verifica ed è conoscibile.
Inoltre, è quantomeno dubbio che, per un’azione aquiliana autonoma, possa operare la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c., norma riferita alle azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e liquidatori.
L’azione ex art. 2043 c.c. può quindi rappresentare una via residuale, ma non una soluzione facilmente percorribile.
La concessione abusiva di credito da parte della banca
Tra le azioni che dovrebbero restare estranee alla decadenza ex art. 2394-bis c.c., una delle più rilevanti è quella contro la banca per abusiva concessione di credito.
Il tema è stato già approfondito in un precedente articolo dedicato ad Abusiva concessione di credito: responsabilità della banca e danno alla massa dei creditori.
Per il diverso profilo della contestazione del credito della banca in sede di stato passivo, si rinvia invece all’approfondimento su abusiva concessione di credito e ammissione allo stato passivo.
La giurisprudenza ha chiarito che il curatore può agire nei confronti dell’istituto di credito per il danno cagionato alla massa dei creditori dalla concessione o prosecuzione abusiva del credito.
Il punto è particolarmente rilevante perché questa azione può essere esercitata anche senza convenire in giudizio gli amministratori.
Ciò conferma la sua autonomia rispetto all’azione societaria di responsabilità contro gli organi sociali.
La banca, infatti, non viene convenuta quale amministratore o organo della società, ma quale terzo che, con la propria condotta professionale, avrebbe concorso nell’aggravamento del dissesto o nel ritardo dell’emersione dell’insolvenza.
Perché l’azione contro la banca dovrebbe restare fuori dalla decadenza
La decadenza ex art. 2394-bis c.c. riguarda le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e concentrate nei confronti degli organi sociali.
L’azione contro la banca per abusiva concessione di credito ha invece titolo autonomo.
Essa si fonda sulla violazione dei doveri professionali dell’intermediario, il quale ha errato nella valutazione del merito creditizio e ha concesso o mantenuto l’affidamento del credito a impresa non meritevole, aggravando il dissesto della stessa.
La causa petendi è quindi diversa da quella dell’azione contro amministratori e sindaci.
Il curatore non agisce per far valere l’inadempimento degli obblighi gestori degli organi sociali, ma per far valere la responsabilità della banca quale soggetto terzo.
Ne deriva che, anche dopo la decadenza ex art. 2394-bis c.c., l’azione contro la banca dovrebbe restare esperibile, nei limiti della relativa prescrizione e degli oneri probatori propri.
Considerazioni conclusive
La decadenza biennale introdotta dall’art. 2394-bis c.c. è destinata ad avere un impatto rilevante sulle azioni della massa.
Tuttavia, oltre a porre rilevanti questioni interpretative sulla sua estensione, non comporta una preclusione assoluta di ogni iniziativa del curatore.
Dopo la decadenza possono ancora venire in rilievo azioni fondate sull’art. 185 c.p., quando la condotta integri reato; azioni restitutorie ex art. 2033 c.c.; azioni ex art. 2043 c.c., nei limiti della relativa prescrizione e dei relativi oneri probatori; azioni contro la banca per abusiva concessione di credito; azioni contro terzi fondate su autonomi titoli.
Occorre però che, al di là del nome attribuito all’azione, la domanda abbia realmente un titolo autonomo, una diversa causa petendi e presupposti propri.
Diversamente, il rischio è che il giudice qualifichi l’azione come responsabilità societaria mascherata e applichi comunque la decadenza dell’art. 2394-bis c.c.
Il curatore, quindi, dopo il decorso del biennio, non è necessariamente privo di strumenti.
Dovrà però selezionare con estrema precisione il titolo dell’azione, il fatto costitutivo, il regime probatorio e il termine prescrizionale applicabile.


