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Il nuovo termine di decadenza dell’art. 2394-bis c.c.: efficienza del sistema o compressione delle azioni della massa?

Introduzione

Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha modificato l’art. 2394-bis c.c., introducendo un termine di decadenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali.

La nuova disciplina pone questioni rilevanti sotto diversi profili: natura decadenziale del termine, applicazione alle procedure pendenti, coordinamento con il concordato liquidatorio e possibile ricorso alla mediazione per impedire la decadenza.

La nuova disposizione prevede che, in caso di:

  • liquidazione giudiziale;
  • concordato liquidatorio;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • amministrazione straordinaria;

le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti spettino rispettivamente al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

La novità più rilevante è però l’introduzione di un termine di decadenza: tali azioni devono essere proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026.

A prima lettura, la modifica sembra ispirata a un’esigenza di accelerazione e concentrazione delle iniziative recuperatorie della procedura.

Tuttavia, proprio questa apparente finalità efficientistica merita una valutazione critica.

Una scelta di efficienza solo apparente

La modifica si inserisce in una tendenza legislativa ormai ricorrente.

Dinanzi alla durata eccessiva dei processi, il legislatore interviene sempre più spesso non sulle cause strutturali del problema — organizzazione degli uffici, carenze di personale, tempi delle consulenze, complessità dei riti, durata delle impugnazioni — ma sui termini entro i quali i soggetti privati devono agire.

È una tecnica normativa apparentemente efficiente, ma sostanzialmente elusiva.

Accorciare il termine per proporre l’azione costa meno che rendere più rapido il processo.

In questo modo, però, il peso dell’inefficienza del sistema giudiziario viene spostato sui titolari delle azioni e, nelle procedure concorsuali, sulla massa dei creditori.

La riduzione dei tempi per agire non coincide con la riduzione dei tempi della giustizia.

Sono due fenomeni diversi:

  • la prima limita l’accesso alla tutela;
  • la seconda renderebbe effettiva la tutela.

Con il nuovo art. 2394-bis c.c., il processo, una volta instaurato, continuerà verosimilmente a durare molti anni. Ciò che viene drasticamente compresso è invece il tempo preliminare concesso all’organo della procedura per valutare se promuovere l’azione.

Il parallelismo con l’azione revocatoria concorsuale

Si tratta del medesimo schema utilizzato per l’azione revocatoria concorsuale.

L’art. 170 CCII prevede che le azioni revocatorie e di inefficacia non possano essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e, comunque, si prescrivano decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

La logica è simile: evitare che le azioni recuperatorie della procedura restino esercitabili per un tempo eccessivamente lungo.

Tuttavia, il termine di decadenza per l’azione di responsabilità, oltre a essere più breve, riguarda azioni normalmente assai più complesse.

L’azione revocatoria colpisce singoli atti dispositivi o pagamenti, normalmente più semplici da individuare.

L’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci o altri organi sociali richiede invece una ricostruzione molto più ampia, che può implicare complesse valutazioni e l’esame di numerosi documenti.

Si pensi, ad esempio, alle contestazioni relative alla prosecuzione dell’attività in ottica non conservativa dopo la perdita del patrimonio, spesso celata da irregolarità contabili.

In questi casi occorre:

  • rettificare i bilanci per determinare il momento della perdita del capitale;
  • esaminare l’andamento della società nel periodo successivo;
  • valutare se l’attività sia proseguita in ottica non conservativa;
  • calcolare il danno, spesso attraverso il criterio della differenza dei patrimoni netti.

La scelta di prevedere, per queste azioni, un termine più breve di quello stabilito per la revocatoria appare quindi discutibile.

Proprio le azioni più complesse, e spesso economicamente più rilevanti per la massa, vengono assoggettate a una decadenza più severa.

L’effetto della decadenza

Il profilo più critico è dato dalla natura del termine.

Il legislatore non ha introdotto una prescrizione abbreviata, ma una vera e propria decadenza.

La differenza è decisiva.

La prescrizione può essere interrotta mediante atti stragiudiziali idonei, come una diffida o una costituzione in mora.

La decadenza, invece, non conosce interruzione e può essere impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge.

Nel caso del nuovo art. 2394-bis c.c., l’atto richiesto è la proposizione dell’azione giudiziaria.

Non sarà dunque sufficiente che il curatore o il liquidatore giudiziale inviino una richiesta risarcitoria agli amministratori o ai sindaci.

Non basterà:

  • una diffida;
  • una costituzione in mora;
  • una comunicazione formale di contestazione;
  • una richiesta di risarcimento.

Occorrerà introdurre il giudizio entro il biennio.

Il dato letterale è significativo: la norma non richiede una generica attivazione dell’organo della procedura, ma stabilisce che le azioni siano “proposte” entro il termine.

Questo determina un effetto assai più incisivo di quanto potrebbe apparire a prima vista.

Entro due anni l’organo della procedura dovrà:

  • acquisire la documentazione sociale;
  • esaminare la contabilità;
  • ricostruire le operazioni gestorie;
  • individuare i soggetti responsabili;
  • stimare il danno;
  • verificare la convenienza dell’azione in relazione al patrimonio degli amministratori;
  • verificare se vi siano atti revocabili compiuti dagli stessi;
  • ottenere le eventuali autorizzazioni;
  • notificare l’atto introduttivo.

La decadenza biennale non opera quindi come semplice stimolo alla sollecita attivazione dell’organo concorsuale, ma come sbarramento rigido all’accesso alla tutela giudiziale.

Il rischio è che vengano promosse soltanto le azioni più evidenti o più semplici, mentre restino precluse quelle che richiedono indagini più approfondite.

Si tratta di un effetto particolarmente grave, perché nelle procedure concorsuali le azioni di responsabilità costituiscono spesso uno degli strumenti più importanti per ricostituire l’attivo e migliorare la soddisfazione dei creditori.

Il problema intertemporale

Un ulteriore profilo critico riguarda l’assenza di una disciplina transitoria.

La norma non chiarisce se il nuovo termine biennale si applichi anche alle procedure già aperte alla data di entrata in vigore della novella, né, in caso affermativo, da quando esso debba decorrere.

Una lettura rigidamente letterale potrebbe condurre a conseguenze irragionevoli.

Se il termine biennale decorresse, anche per le procedure anteriori, dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, molte azioni risulterebbero già decadute nel momento stesso dell’entrata in vigore della nuova norma.

In altri termini, l’organo della procedura perderebbe l’azione per non aver rispettato un termine che, all’epoca, non esisteva.

Una simile interpretazione non appare compatibile con i principi di ragionevolezza, tutela dell’affidamento e certezza del diritto.

Il riferimento normativo più utile è l’art. 252 disp. att. c.c., che esprime un criterio generale in tema di successione di leggi nel tempo quando una nuova disciplina introduce o abbrevia termini di prescrizione o decadenza.

La disposizione è stata valorizzata dalla giurisprudenza come regola di equilibrio: la nuova disciplina può incidere sui rapporti pendenti, ma non può trasformarsi in una decadenza retroattiva già maturata prima che il soggetto onerato potesse conoscere il nuovo termine.

In questa prospettiva si colloca Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15352, secondo cui il termine decadenziale introdotto per la prima volta da una nuova legge può applicarsi anche alle situazioni già esistenti, ma deve decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina, non da un momento anteriore.

Il medesimo principio è stato poi ribadito dalla giurisprudenza successiva. Cass. 19 aprile 2016, n. 7756 ha escluso che una nuova decadenza possa operare retroattivamente facendo decorrere il termine da un momento anteriore all’entrata in vigore della legge. Cass. 15 novembre 2019, n. 29754 ha affermato, in mancanza di una disciplina transitoria, che la nuova decadenza si applica anche alle situazioni pendenti, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova norma. Più di recente, Cass. 14 marzo 2024, n. 6912 ha richiamato l’art. 252 disp. att. c.c. quale disciplina applicabile, in difetto di una specifica norma transitoria, alle modifiche normative dei termini.

Applicando tali principi al nuovo art. 2394-bis c.c., la soluzione preferibile sembra essere la seguente:

  • per le procedure aperte dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 47/2026, il termine biennale decorre secondo la lettera della nuova norma;
  • per le procedure già pendenti a tale data, il termine non può decorrere retroattivamente dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
  • in tali procedure, il termine dovrebbe decorrere dall’entrata in vigore della novella, salvo che l’azione fosse già prescritta o comunque non più esercitabile secondo la disciplina previgente.

In questo modo la nuova disciplina può trovare applicazione anche alle procedure pendenti, ma senza produrre un effetto preclusivo retroattivo.

La decadenza, infatti, può sanzionare l’inerzia solo se il soggetto onerato era già posto nella condizione giuridica di conoscere l’esistenza del termine e di rispettarlo.

La “sentenza che dichiara lo stato di insolvenza”

La norma individua il dies a quo nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o nella sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

Il riferimento è chiaro per la liquidazione giudiziale, nella quale il termine decorre dalla sentenza di apertura.

È altresì riferibile alle procedure nelle quali lo stato di insolvenza costituisce oggetto di uno specifico accertamento giudiziale, come accade nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria.

Più problematico è invece il richiamo al concordato liquidatorio.

L’art. 2394-bis c.c. include espressamente il concordato liquidatorio tra le procedure nelle quali le azioni di responsabilità spettano all’organo concorsuale.

Tuttavia, nel concordato preventivo non vi è necessariamente una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La procedura può infatti fondarsi su una situazione di crisi o di insolvenza e si articola attraverso provvedimenti di apertura, ammissione e omologazione, non attraverso una dichiarazione di insolvenza analoga a quella propria di altre procedure.

Ne deriva una prima questione interpretativa: se la decadenza operi sempre nel concordato liquidatorio, oppure solo quando vi sia anche un accertamento formale dello stato di insolvenza.

In ogni caso, ove si ritenga applicabile la decadenza anche al concordato liquidatorio, il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il liquidatore giudiziale è concretamente investito della legittimazione ad agire.

In termini pratici, il riferimento più coerente sembra essere il provvedimento di omologazione, o comunque il provvedimento che nomina il liquidatore giudiziale e rende attuale la sua legittimazione.

Solo da quel momento, infatti, l’organo concordatario può effettivamente valutare l’esercizio delle azioni nell’interesse dei creditori.

Il concordato liquidatorio e il rischio di consumazione anticipata dell’azione

La decadenza connessa al concordato preventivo liquidatorio genera peraltro altri problemi.

Nel concordato, l’esercizio dell’azione di responsabilità è strutturalmente più difficile che nella liquidazione giudiziale.

Proprio questa diversità sembra essere riconosciuta dall’art. 115 CCII.

La norma prevede che, in caso di cessione dei beni, il liquidatore giudiziale eserciti o prosegua le azioni finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e a recuperare i crediti.

Prevede inoltre che il liquidatore eserciti o prosegua l’azione sociale di responsabilità.

Tuttavia, conserva espressamente la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c.

Questo dato è significativo.

Il legislatore del Codice della crisi pare consapevole del fatto che, nel concordato preventivo, l’accentramento delle azioni in capo all’organo della procedura non opera con la stessa intensità che nella liquidazione giudiziale.

La nuova decadenza dell’art. 2394-bis c.c. rischia però di alterare questo equilibrio.

Se il concordato preventivo liquidatorio viene omologato e il liquidatore giudiziale non propone l’azione entro il termine biennale, l’azione di responsabilità potrebbe essere definitivamente preclusa anche per un’eventuale, successiva, liquidazione giudiziale nell’ipotesi in cui il concordato venga risolto.

La risoluzione del concordato produrrebbe così un duplice effetto negativo:

  • l’insuccesso della soluzione concordataria;
  • la perdita definitiva di una delle principali azioni recuperatorie della massa.

Il possibile ricorso alla mediazione per impedire la decadenza

Un profilo pratico merita attenzione.

L’art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione produca sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisca la decadenza per una sola volta, dal momento in cui la relativa comunicazione perviene a conoscenza delle parti.

Ne deriva che, anche rispetto al nuovo termine decadenziale dell’art. 2394-bis c.c., potrebbe assumere rilievo la tempestiva proposizione di una domanda di mediazione.

Se la mediazione si conclude senza conciliazione, la domanda giudiziale deve poi essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell’organismo.

In termini pratici, qualora l’organo della procedura abbia già individuato la possibile esistenza di un’azione di responsabilità, ma non sia ancora in condizione di introdurre il giudizio entro il biennio, la mediazione potrebbe rappresentare uno strumento da valutare per impedire la decadenza e consentire il completamento delle verifiche.

La soluzione, tuttavia, presenta profili di incertezza e di rischio.

In primo luogo, l’effetto impeditivo non deriva dal solo deposito della domanda presso l’organismo, ma dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti.

In prossimità della scadenza, sarà quindi necessario verificare con particolare attenzione l’effettiva ricezione della comunicazione da parte dei soggetti chiamati.

In secondo luogo, la comunicazione della domanda di mediazione rende nota agli amministratori, ai sindaci o agli altri possibili convenuti l’intenzione della procedura di agire nei loro confronti.

Ciò potrebbe indurli a porre in essere atti di protezione o di segregazione del proprio patrimonio, rendendo più difficile la successiva tutela cautelare o esecutiva.

In terzo luogo, va considerato che alcune pronunce di merito  – anche se non particolarmente convincenti- hanno discusso l’applicabilità dell’effetto impeditivo anche alla mediazione facoltativa.

La lettera dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 28/2010 non distingue espressamente tra mediazione obbligatoria e facoltativa, ma, trattandosi di un punto potenzialmente controverso, la scelta deve essere valutata con estrema prudenza.

La mediazione può quindi costituire un utile presidio per evitare la decadenza ma solo se risulta impossible procedere direttamente con l’inziativa giudiziale .

Considerazioni conclusive

La modifica dell’art. 2394-bis c.c. presenta numerosi profili critici.

Essa conferma, anzitutto, la tendenza del legislatore a intervenire sui termini di esercizio dei diritti piuttosto che sui tempi effettivi del processo.

Si riduce il tempo per proporre l’azione, ma non si incide sulla durata del giudizio.

In questo modo l’efficienza viene perseguita non accelerando la risposta giudiziaria, ma restringendo l’accesso alla tutela.

In secondo luogo, la scelta dello strumento decadenziale produce un effetto particolarmente severo, perché impedisce la conservazione dell’azione mediante atti interruttivi stragiudiziali e impone l’introduzione del giudizio entro un termine molto breve.

In terzo luogo, il termine biennale appare sproporzionato rispetto alla complessità delle azioni di responsabilità concorsuali, che richiedono spesso un’articolata attività di indagine contabile, documentale e tecnica.

In quarto luogo, la mancanza di una disciplina transitoria impone un ulteriore sforzo all’interprete e apre ulteriori profili di incertezza.

Infine, il riferimento al concordato liquidatorio apre un problema particolarmente delicato.

Se la decadenza maturata nel corso del concordato fosse opponibile al curatore della successiva liquidazione giudiziale, la norma produrrebbe un ulteriore effetto irragionevolmente ablativo delle azioni della massa.

Anche il possibile ricorso alla mediazione come strumento per impedire la decadenza dovrà essere valutato con attenzione: può costituire un presidio utile, ma comporta il rischio di anticipare ai potenziali responsabili l’iniziativa della procedura.

Resta, quindi, il giudizio critico di fondo.

Ancora una volta il legislatore sembra confondere la riduzione del tempo per agire con la riduzione del tempo necessario per ottenere giustizia.

La prima è una limitazione del diritto di azione.

La seconda sarebbe una vera riforma del processo.

Qui si è scelta la strada più semplice, non necessariamente quella più efficace.