,

Abusiva concessione di credito: responsabilità della banca e danno alla massa dei creditori

Abusiva concessione di credito e merito creditizio: il ruolo dei debiti tributari nella giurisprudenza del Tribunale di Napoli

Introduzione: un problema ricorrente nella prassi

Nella pratica delle procedure concorsuali si incontrano frequentemente società poi poste in liquidazione giudiziale che:

  • non pagano da tempo i debiti tributari
  • presentano bilanci formalmente regolari
  • non rendono immediatamente percepibile la reale situazione di dissesto

Si tratta di una dinamica tipica: l’impresa continua ad operare, spesso sostenuta dal credito bancario, mentre una parte significativa dell’indebitamento – in particolare quello fiscale – resta nascosta o sottovalutata.

In questo contesto, la questione centrale diventa:

quale grado di approfondimento è richiesto alla banca  cui viene richiesto un finanziamento nella valutazione del merito creditizio?

Su questo punto assumono particolare rilievo alcune recenti decisioni del Tribunale di Napoli.

Le decisioni del Tribunale di Napoli del 2024

Tribunale di Napoli, 27 novembre 2024

 Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2024

Le due pronunce affrontano in modo diretto il tema della qualità dell’istruttoria bancaria e del contenuto della valutazione del merito creditizio.

Il Tribunale afferma un principio di fondo:

 la banca, quale operatore professionale, è tenuta a una diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. e dell’art. 5 TUB

Ne consegue che la valutazione del merito creditizio:

  • non può essere meramente formale
  • deve essere effettiva e sostanziale
  • deve essere calibrata sulla reale situazione dell’impresa

Il ruolo dei debiti tributari nella valutazione del merito creditizio

Elemento di particolare rilievo delle decisioni del Tribunale di Napoli è la valorizzazione della posizione fiscale dell’impresa.

Il Tribunale chiarisce che:

 l’art. 5 TUB, nel richiamare i principi di sana e prudente gestione, non tipizza le verifiche da svolgere, ma impone l’acquisizione di informazioni adeguate

In questa prospettiva:

 tra le informazioni adeguate rientra anche la verifica dei debiti tributari

La banca:

  • non può limitarsi ai dati di bilancio
  • né alle risultanze della centrale rischi
  • ma deve acquisire informazioni ulteriori e attendibili

Tra queste rientra, secondo il Tribunale, anche la richiesta – tramite l’impresa finanziata – del certificato dei carichi tributari, quale strumento idoneo a rappresentare la reale esposizione fiscale.

La “massima di comune esperienza”

Le pronunce valorizzano un passaggio particolarmente significativo:

 nelle situazioni di crisi, tra le prime obbligazioni a rimanere inadempiute vi sono proprio quelle di natura tributaria.

Si tratta di una vera e propria massima di comune esperienza, che riflette una dinamica ben nota:

  • l’impresa tende a privilegiare fornitori e banche
  • i debiti fiscali vengono rinviati
  • i tempi di reazione dell’amministrazione finanziaria sono generalmente più lunghi

Ne consegue che:

la posizione fiscale rappresenta un indicatore privilegiato dello stato di difficoltà dell’impresa

Il ruolo della garanzia pubblica (MCC)

Le decisioni affrontano anche il tema della garanzia pubblica.

Il Tribunale chiarisce che:

  • la presenza della garanzia MCC non attenua il dovere di diligenza della banca
  • ma, al contrario, lo rafforza

Ciò perché:

 il rischio economico dell’operazione viene in parte trasferito su risorse pubbliche

Il chiarimento del Tribunale di Napoli (2025): rilevano gli indici di crisi percepibili ex ante

Le successive pronunce del 2025 non smentiscono l’impostazione dei decreti del 2024, ma la precisano in modo particolarmente significativo.

 La necessità di acquisire il certificato dei debiti tributari non dipende da un obbligo astratto  ma dalla situazione concretamente percepibile dalla banca al momento dell’erogazione del finanziamento

 Decreto R.G. 2807/2025

Nel primo caso, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una concessione abusiva di credito.

Non ha assunto rilievo il fatto che, ex post, sia emersa una rilevante esposizione fiscale non rappresentata nei bilanci, poiché il giudizio deve essere compiuto esclusivamente sulla base degli elementi conoscibili ex ante.

Il decreto valorizza, in particolare, il fatto che la banca avesse svolto una istruttoria approfondita e diligente, dalla quale emergevano:

  • bilanci precedenti in equilibrio
  • assenza di segnalazioni negative
  • un indebitamento bancario non allarmante rispetto al fatturato
  • la presenza di commesse in corso
  • un piano industriale pluriennale idoneo a sostenere il rientro

 In un simile contesto, non era esigibile un ulteriore approfondimento sulla posizione fiscale.

il decreto è consultabile al seguente link DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI N._R.G. 2807 2025

 Decreto R.G. 2653/2025

Il secondo decreto evidenzia come il giudizio possa mutare quando muta la situazione economico-patrimoniale percepibile dalla banca.

Il Tribunale distingue:

  • tra i finanziamenti erogati fino al 2018, periodo entro il quale non emergevano segnali di crisi
  • e i finanziamenti erogati nel 2019, periodo nel quale quale il raffronto tra bilanci e centrale rischi rendeva percepibili incongruenze significative

Per i finanziamenti erogati entro il 2018 non ha ritenuto necessaria l’acquisizione del certificato dei debiti tributari, mentre ha ritenuto fosse doverosa e non onerosa l’acquisizione per i finanziamenti erogati dal 2019 in poi.

L’omissione della richiesta del certificato, in presenza di debiti fiscali non adempiuti, ha contribuito alla qualificazione della concessione del credito come abusiva.

il decreto è consultabile al seguente link DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI N. R.G. 2653 2025

Un orientamento unitario: criterio elastico e contestuale

Dalle decisioni emerge un orientamento sostanzialmente unitario.

Non esiste un modello rigido di istruttoria bancaria.

 Esiste invece un criterio elastico e contestuale, fondato:

  • sugli elementi conoscibili ex ante
  • sulla presenza o assenza di indici di crisi
  • sulla situazione concretamente percepibile dalla banca

Il certificato dei debiti tributari:

  • non è sempre necessario
  • ma diventa decisivo quando emergono segnali di difficoltà

Una chiave di lettura operativa

L’analisi delle decisioni del Tribunale di Napoli consente di ricavare una indicazione particolarmente utile sul piano pratico.

Più che individuare un singolo obbligo istruttorio rigido, la giurisprudenza partenopea sembra muoversi lungo una logica fondata su una valutazione complessiva della condotta della banca.

In concreto, assumono rilievo congiunto:

  • gli indici di crisi percepibili ex ante
  • il livello di approfondimento dell’istruttoria svolta

Istruttoria carente e segnali di difficoltà

Quando la banca:

  • si limita ai bilanci e alla centrale rischi
  • non acquisisce un piano industriale
  • non svolge verifiche ulteriori

diventa più agevole valorizzare eventuali segnali di difficoltà già presenti nei dati disponibili.

In tali casi:

se il curatore documenta l’esistenza di debiti fiscali non pagati, non risultanti dai bilanci, il Tribunale può ritenere sanzionabile la mancata verifica della posizione fiscale, mediante richiesta del certificato dei debiti tributari.

Istruttoria approfondita e assenza di anomalie

Diversamente, quando la banca:

  • acquisisce un piano industriale
  • valuta la sostenibilità prospettica del finanziamento
  • non rileva anomalie percepibili

 la mancata acquisizione del certificato, anche in presenza di debiti fiscali non pagati e non risultanti dai bilanci, può non assumere rilievo decisivo.

Sintesi

 Non è la singola omissione a essere determinante
 ma la valutazione complessiva della condotta della banca alla luce degli elementi conoscibili ex ante

Inquadramento generale: abusiva concessione di credito e responsabilità della banca

I principi consolidati

Si ha abusiva concessione di credito quando la banca concede o mantiene finanziamenti a favore di un’impresa già in stato di crisi o di insolvenza, consentendone la sopravvivenza artificiale in assenza di concrete prospettive di risanamento.

La condotta è abusiva quando:

  • è connotata da dolo o colpa
  • consiste nella consapevolezza o nella colpevole ignoranza del dissesto anche solo potenziale
  • si traduce nella violazione dei doveri di sana e prudente gestione

La responsabilità della banca:

 non deriva dal fallimento dell’impresa
ma dalla conoscibilità ex ante della situazione di crisi o insolvenza

Il presupposto oggettivo dell’abusiva concessione di credito

Ci si deve infatti chiedere se, ai fini della configurabilità dell’illecito, sia necessario dimostrare che l’impresa versasse già, al momento della concessione del finanziamento, in uno stato di crisi o di insolvenza, oppure se sia sufficiente accertare che il finanziamento fosse, in concreto, non sostenibile, in quanto non assistito da una reale capacità di rimborso.

Secondo un’impostazione tradizionale, l’abusiva concessione di credito presuppone l’esistenza di una situazione di crisi o di insolvenza già in atto.

Tuttavia, una lettura più fondata sulla nozione di merito creditizio potrebbe consentire di valorizzare un diverso profilo.

Il merito creditizio implica, infatti, una valutazione della sostenibilità del finanziamento, ossia della capacità dell’impresa di generare flussi idonei a far fronte al debito assunto.

In questa prospettiva, potrebbe ritenersi che:

 la prova della insostenibilità del finanziamento, intesa come mancanza di una concreta capacità di rimborso desumibile dalla struttura economico-finanziaria dell’impresa, sia sufficiente a integrare il presupposto oggettivo dell’abusiva concessione di credito.

Tale accertamento, pur distinto dalla verifica dello stato di crisi o di insolvenza in senso tecnico, consente comunque di porre la questione successiva, relativa alla colpa della banca, e quindi alla possibilità per quest’ultima di cogliere, con la diligenza professionale richiesta, la non sostenibilità dell’operazione.

Il profilo soggettivo: la conoscibilità della situazione da parte della banca

Una volta accertata la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare se la banca fosse in dolo o colpa, ossia se potesse cogliere, con l’ordinaria diligenza professionale, la situazione di difficoltà dell’impresa.

È in questo ambito che assumono rilievo:

  • la qualità dell’istruttoria bancaria
  • l’analisi dei bilanci
  • le risultanze della centrale rischi
  • l’eventuale acquisizione di un piano industriale

Solo a questo livello diventa rilevante stabilire se la banca avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni, tra cui il certificato dei debiti tributari.

Oneri probatori del curatore

Ai fini dell’azione risarcitoria, il curatore deve dimostrare:

  • la condotta dolosa o colposa della banca
  • il danno-evento (prosecuzione dell’attività in perdita)
  • il danno-conseguenza (aggravamento del dissesto e pregiudizio alla massa)
  • il nesso causale

Considerazioni conclusive

La giurisprudenza del Tribunale di Napoli evidenzia con chiarezza che:

 il tema dell’abusiva concessione di credito si gioca sulla qualità dell’istruttoria bancaria

In particolare:

  • la verifica del merito creditizio deve essere sostanziale
  • la posizione fiscale dell’impresa può assumere un ruolo centrale
  • non esistono automatismi, ma valutazioni caso per caso

Si tratta di principi che trovano applicazione diretta anche nella fase di verifica dello stato passivo, ove la condotta della banca può incidere sull’ammissione del credito.

Approfondimento al tema abusiva concessione di credito e ammissione allo stato passivo link: https://www.studioprolex.it/abusiva-concessi…erito-creditizio/