Azione revocatoria ordinaria: i presupposti chiariti dal Tribunale di Vicenza (sent. n. 536/2026)
Introduzione
La sentenza n. 536/2026 del Tribunale di Vicenza offre una ricostruzione particolarmente chiara e sistematica dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con specifico riferimento alla costituzione di fondo patrimoniale.
La decisione si segnala per il rigore con cui vengono esaminati, uno per uno, gli elementi costitutivi dell’azione, con particolare attenzione al profilo probatorio.
Lo Studio ha seguito il caso, nel quale la corretta impostazione della domanda revocatoria e la costruzione del quadro presuntivo hanno assunto un ruolo decisivo.
Il caso
L’azione è stata proposta nei confronti dell’ex amministratrice di una società poi fallita e del coniuge, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale.
Con tale atto, la convenuta aveva conferito l’intero patrimonio immobiliare e i relativi diritti reali, determinando una significativa alterazione della garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Il creditore agiva:
- in via principale per la nullità o simulazione dell’atto;
- in ogni caso, per l’inefficacia ex art. 2901 c.c.
deducendo che il fondo patrimoniale fosse stato costituito in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie, derivanti da responsabilità gestoria.
Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria, ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma.
I presupposti dell’azione revocatoria ordinaria
La pronuncia offre indicazioni di particolare rilievo pratico sui requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale rappresenta un atto tipicamente idoneo a incidere sulla garanzia patrimoniale e, pertanto, frequentemente oggetto di contenzioso revocatorio.
1. La ragione di credito
Il Tribunale ribadisce che, ai fini della revocatoria, non è richiesto un credito certo, liquido ed esigibile.
È sufficiente una ragione di credito:
- anche eventuale;
- anche litigiosa;
- purché non manifestamente infondata.
Nel caso concreto, il credito aveva natura risarcitoria ex art. 146 l.f., fondato su condotte di mala gestio anteriori all’atto dispositivo.
Sono state valorizzate, tra le altre, le seguenti condotte:
- mancato pagamento di imposte e contributi già negli esercizi 2018–2019;
- prosecuzione di forniture a favore di società collegate con incremento dell’esposizione creditoria, senza garanzie e in assenza di concrete prospettive di rientro;
- estinzione integrale di un ingente debito verso altra società collegata.
Ne deriva che la tutela revocatoria può essere attivata anche prima di promuovere l’azione di accertamento del credito.
2. L’eventus damni
Per integrare l’eventus damni non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo.
È sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, quando questo abbia modificato la situazione patrimoniale del debitore in modo tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità.
La valutazione non è quindi meramente aritmetica, ma prognostica: occorre verificare se l’atto renda la futura soddisfazione del creditore più difficile o più incerta.
Anche una modificazione solo qualitativa del patrimonio può assumere rilievo, quando incida sulla garanzia patrimoniale generica del creditore.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto configurabile l’eventus damni anche rispetto ad atti dispositivi aventi a oggetto beni già gravati da ipoteca. La presenza della garanzia, infatti, non esclude di per sé l’interesse del creditore alla revocatoria, poiché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive e la valutazione deve essere compiuta in proiezione futura.
Nel caso di specie, il pregiudizio è stato ravvisato nel conferimento dell’intero patrimonio immobiliare nel fondo patrimoniale, con conseguente sottrazione dei beni all’ordinaria garanzia dei creditori.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che l’onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo grava sul debitore; onere che, nel caso concreto, non è stato assolto.
3. L’anteriorità del credito
In presenza di credito risarcitorio, l’anteriorità rilevante va individuata nel momento della condotta illecita che genera il danno.
Non rileva, quindi, il successivo accertamento giudiziale.
Nel caso concreto, le condotte di mala gestio sono state ritenute anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente integrazione del requisito.
4. La scientia damni negli atti gratuiti
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che il credito fosse anteriore all’atto dispositivo, poiché la pretesa risarcitoria derivava da condotte di mala gestio già poste in essere prima della costituzione del fondo patrimoniale.
In questa prospettiva, trattandosi di atto a titolo gratuito, ai fini dell’azione revocatoria era sufficiente accertare la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Non era invece richiesta la conoscenza del terzo beneficiario, necessaria solo per gli atti a titolo oneroso.
Va però precisato che tale conclusione vale proprio perché il credito è stato ritenuto anteriore all’atto dispositivo. Diversamente, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite hanno chiarito che non basta la mera consapevolezza del pregiudizio, ma occorre la dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro.
Nel caso di specie, la dimostrazione della scientia damni presentava profili probatori particolarmente delicati.
La pretesa creditoria azionata trovava infatti origine in una successiva azione di responsabilità per mala gestio. Occorreva dunque dimostrare che la convenuta, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, sapesse o dovesse sapere che la propria condotta gestoria esponeva la società a conseguenze patrimoniali tali da rendere prevedibile il sorgere di pretese creditorie nei suoi confronti.
Gli elementi valorizzati dal Tribunale
Il Tribunale di Vicenza ha ricostruito la consapevolezza della convenuta attraverso un articolato ragionamento presuntivo, fondato su due gruppi di circostanze convergenti.
A) Indici relativi alla situazione societaria e alla gestione
Sono stati valorizzati gli elementi idonei a dimostrare che la convenuta, quale amministratrice unica, non potesse ignorare il dissesto in atto:
- qualità di amministratrice unica della società poi fallita;
- conoscenza diretta della situazione economico-finanziaria;
- rilevante esposizione debitoria già maturata, anche verso società collegate;
- prosecuzione di operazioni non conservative in un contesto di progressivo aggravamento.
Tali circostanze rendevano ragionevolmente prevedibile il sorgere di responsabilità patrimoniali.
B) Indici relativi all’atto dispositivo
Ulteriori elementi riguardavano invece le concrete modalità dell’atto:
- conferimento dell’intero patrimonio immobiliare;
- sottrazione integrale dei beni alla garanzia dei creditori;
- inclusione di diritti non strettamente funzionali ai bisogni familiari, quale la nuda proprietà;
- tempistica dell’atto, successiva agli eventi familiari normalmente giustificativi del fondo, ma coincidente con l’emersione della crisi.
Questi elementi hanno evidenziato la funzione sostanzialmente protettiva e segregativa dell’operazione.
La prova per presunzioni
La prova diretta dell’elemento soggettivo è, nella pratica giudiziaria, pressoché impossibile.
La prova dell’elemento soggettivo è quindi presuntiva.
Nei casi di credito anteriore, essa riguarda la scientia damni; nei casi di credito successivo all’atto, invece, deve riguardare la dolosa preordinazione, secondo il più rigoroso criterio indicato dalle Sezioni Unite.
Il Tribunale di Vicenza offre un esempio particolarmente chiaro di tale metodo ricostruttivo.
Effetti della decisione
Accertati i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., il Tribunale ha dichiarato:
- l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale;
- la conseguente possibilità per il creditore di agire sui beni vincolati;
- la condanna alle spese di lite.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Vicenza conferma che l’azione revocatoria ordinaria rappresenta uno strumento centrale nella tutela del creditore.
Nei giudizi revocatori, spesso la differenza non sta nella norma applicabile, ma nella capacità di costruire correttamente il quadro probatorio.
La pronuncia esaminata lo dimostra con particolare chiarezza.
per la consultazione del testo intergrale della sentenza il seguente link SENTENZA TRIBUNALE DI VICENZA N 536 2026


