autenticità di un testamento olografo

Una recente sentenza della Suprema Corte, la n. 30706 del 27 novembre 2018, ci permette di fare il punto su una delicata questione: quali sono gli oneri di allegazione e prova a carico di chi intende contestare che il testamento olografo sia stato redatto dal de cuius.

La sentenza ribadisce l’arresto delle Sezioni Unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12307, confermando che l’erede legittimo, che intenda contestare l’autenticità di un testamento olografo, deve proporre domanda di accertamento negativo e avanzare istanza di verificazione, non essendo sufficiente il disconoscimento dell’autografia del testatore o la dichiarazione di non conoscere la stessa, ex art 214 c.p.c.

Le Sezioni Unite erano giunte a tale risultato dopo aver ritenuto insolubile, da un punto di vista strettamente giuridico, il contrasto tra la posizione di coloro che, richiamando il secondo comma dell’art. 214 c.p.c, ritenevano sufficiente la dichiarazione dell’erede legittimo di non conoscere l’autografia della sottoscrizione, con conseguente onere da parte di colui che invocava il testamento olografo di avanzare istanza di verificazione, e quanti, invece, facendo leva sulla peculiarità del testamento olografo, escludevano lo stesso potesse essere considerato una semplice scrittura privata e oneravano chi contestava l’autenticità dello stesso della proposizione di querela di falso ex art. 221 c.p.c.

La soluzione della Suprema Corte ha l’intento di valorizzare le caratteristiche del testamento olografo, che lo distinguono dalle altre scritture private.

Tali caratteristiche consistono nei particolari requisiti di forma del testamento olografo, previsti dall’art. 602 cc. a pena di nullità ex art. 606 cc.. A tali  requisiti corrisponde una disciplina altrettanto peculiare: nell’ambito del diritto penale, posto che ex art. 491 c.p. la falsificazione del testamento olografo è reato che prevede la stessa pena  del corrispondente reato di falso avente ad oggetto gli atti pubblici, ed è perseguibile d’ufficio ex art. 493 bis; quanto agli effetti prodotti, posto che l’art. 620 c.c.  5 comma  stabilisce che, una volta pubblicato, il testamento olografo è titolo immediato di acquisto per l’erede e per il legatario; quanto alla pubblicità, in quanto il testamento olografo può essere trascritto per effetto della sola pubblicazione e dell’accettazione di eredità  ex artt. 2648 e 2660 c.c.

Pur rispettando tali peculiarità, la decisione della Suprema Corte mira ad evitare che l’erede legittimo, che intenda contestare la paternità di un testamento olografo, sia costretto a passare attraverso la complessa e lunga procedura della querela di falso. Inoltre la Suprema Corte ha probabilmente considerato che il testamento olografo non può comunque essere equiparato ad un atto pubblico e che risultava opinabile l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 214 secondo comma cpc al caso dell’erede legittimo che contesta la genuinità del testamento olografo.

La soluzione ormai fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità oltre a costringere l’avvocato dell’erede legittimo che dubita dell’autenticità di un testamento olografo a formulare nell’atto introduttivo del giudizio la domanda di accertamento negativo e a proporre l’istanza di verifica, ha  l’effetto più rilevante di addossare, su chi contesta l’autenticità di un testamento olografo, l’onere della prova di tale assunto.

Cosicché, nel caso la perizia grafologica che dovrà essere svolta – e che costituisce principale strumento, alla fine, per dirimere la questione – non sia in grado di giungere a una conclusione certa in ordine all’autografia o non autografia della scheda testamentaria, sarà l’erede legittimo che, soccombente, vedrà respingere le sue domande.