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Art. 2486 c.c. e danno con contabilità incompleta: i criteri chiariti dal Tribunale di Venezia (sent. n. 4120/2024)

Art. 2486 c.c.: liquidazione del danno e contabilità mancante

Introduzione

La quantificazione del danno da mala gestio degli amministratori ex art. 2486 c.c. pone rilevanti problemi applicativi quando la contabilità sociale è assente, incompleta o inattendibile.

Il tema diventa ancora più delicato quando la società aveva già perso il capitale prima della nomina dell’amministratore convenuto, la gestione è proseguita nonostante la causa di scioglimento e, proprio nel periodo successivo alla perdita del capitale, la documentazione contabile manca o non consente una ricostruzione affidabile.

In tali situazioni, l’applicazione dei criteri legali di liquidazione del danno richiede un approccio concreto.

Su questo punto offre spunti di interesse Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 novembre 2024, sentenza n. 4120/2024.

Il caso deciso dal Tribunale di Venezia

Nel giudizio esaminato, il Fallimento agiva nei confronti dell’ex amministratore della società, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per violazione dei doveri gestori.

La domanda era proposta ex art. 2476 c.c.; tuttavia il Tribunale ha individuato nella violazione dell’art. 2486 c.c. il profilo decisivo ai fini della quantificazione del danno.

Nel caso concreto, il capitale sociale era già integralmente perduto prima dell’ingresso in carica dell’amministratore convenuto. Quest’ultimo era quindi subentrato in una società già in situazione patologica, ma l’attività era stata comunque proseguita oltre i limiti della mera conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento: la contabilità relativa al periodo di gestione risultava gravemente lacunosa o inattendibile.

Il curatore chiedeva il risarcimento del danno, prospettando anche il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.

L’inapplicabilità del criterio dei patrimoni netti

Il primo criterio normalmente considerato in materia è quello della differenza dei patrimoni netti.

Tale metodo confronta il patrimonio netto al momento in cui si verifica la causa di scioglimento, anche se non risultante dai bilanci, con il patrimonio netto finale.

La logica economica del criterio è quella di misurare l’aggravamento patrimoniale prodotto dalla prosecuzione illegittima della gestione.

Nel caso veneziano, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto tale metodo non utilizzabile.

La ragione principale era costituita dalla sostanziale assenza e inattendibilità della documentazione contabile relativa al periodo di gestione dell’amministratore convenuto, con gravi lacune del libro giornale e assenza dei registri IVA. A questo si aggiungeva che la perdita del capitale era anteriore alla nomina dell’amministratore convenuto. Mancavano quindi dati affidabili sul patrimonio netto effettivo della società al momento del suo ingresso in carica.

In questa situazione, non era possibile costruire un confronto attendibile tra patrimonio netto iniziale e patrimonio netto finale.

I limiti del criterio attivo/passivo puro

Il Tribunale ha escluso anche l’applicazione automatica del criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Questo passaggio è particolarmente importante.

Il criterio attivo/passivo, se applicato meccanicamente, avrebbe compreso anche debiti sorti prima della nomina dell’amministratore convenuto.

In questo modo sarebbero state imputate all’amministratore passività anteriori alla sua gestione, non causalmente riconducibili alla sua condotta e già esistenti al momento dell’assunzione della carica.

Ne sarebbe derivata una liquidazione non coerente con il principio di causalità.

L’amministratore, infatti, non può essere chiamato a rispondere della perdita già maturata prima della sua nomina, ma soltanto dell’eventuale aggravamento successivo causalmente riferibile alla sua gestione.

Il criterio adottato dal Tribunale di Venezia

Per superare tali difficoltà, il Tribunale ha condiviso il criterio seguito dal CTU, fondato su una ricostruzione causalmente selettiva del danno.

In particolare, è stato considerato il debito formatosi a partire dall’aprile 2015, cioè dopo un congruo tempo dall’assunzione della carica, ritenuto necessario per consentire la presa di coscienza della situazione patrimoniale.

Da tale importo sono stati detratti l’attivo realizzato e i costi ineludibili, cioè quelli che sarebbero comunque maturati anche in caso di tempestiva messa in liquidazione.

La soluzione adottata risente delle peculiarità del caso concreto: la perdita del capitale si era già verificata prima della nomina, non era possibile ricostruire il patrimonio netto effettivo della società al momento dell’ingresso in carica dell’amministratore, non era possibile determinare un patrimonio netto finale attendibile e occorreva escludere dal passivo le passività anteriori non imputabili alla gestione del convenuto.

In tale contesto, il criterio causale adottato dal Tribunale appare una soluzione prudente e concretamente praticabile.

L’ipotesi alternativa del patrimonio netto iniziale ricostruibile

Diversa potrebbe essere l’ipotesi in cui, pur mancando un patrimonio netto finale attendibile perché l’amministratore, dopo l’assunzione della carica, non ha tenuto regolarmente la contabilità, sia invece possibile determinare con sufficiente affidabilità il patrimonio netto iniziale della società al momento del suo ingresso in carica.

Ciò può accadere, ad esempio, quando la contabilità sia stata regolarmente tenuta fino all’assunzione della carica da parte dell’amministratore.

In questi casi potrebbe meritare considerazione un diverso criterio, fondato sul confronto tra il deficit finale e il patrimonio netto iniziale rettificato.

Il criterio potrebbe essere schematizzato come confronto tra il deficit finale, desunto dalla differenza tra passivo e attivo fallimentare, e il patrimonio netto  tettificato alla data in vui lo stesso risulta azzerato.

In altri termini, il danno risarcibile sarebbe rappresentato dall’aggravamento del deficit verificatosi durante la gestione dell’amministratore convenuto.

Il risultato potrebbe quindi esprimere il solo aggravamento patrimoniale successivo causalmente imputabile alla sua gestione.

Naturalmente, si tratta di un criterio da valutare caso per caso, non di un automatismo. La sua attendibilità dipende dalla possibilità di ricostruire in modo serio il momento in cui il patrimonio si è azzerato, e se l’azzeramento fosse anteriore all’assunzione della carica, anche il patrimonio netto a questa data.

La rettifica del patrimonio netto iniziale

Il patrimonio netto iniziale non può essere assunto semplicemente sulla base dei valori contabili formali.

Quando la causa di scioglimento è già maturata, occorre verificare se i valori di bilancio siano ancora coerenti con la cessazione della continuità aziendale e con una gestione ormai conservativa o liquidatoria.

In particolare, può essere necessario rettificare crediti inesigibili, immobilizzazioni valutate in ottica di continuità, magazzino, avviamento e costi inevitabili della fase liquidatoria.

Il dato iniziale deve quindi essere coerente con la cessazione della continuità aziendale e con una gestione ormai orientata alla conservazione del patrimonio.

Solo un patrimonio netto iniziale così rettificato può costituire una base seria per misurare l’aggravamento successivo del dissesto.

La funzione del criterio alternativo

Un simile metodo presenta una logica vicina a quella della differenza dei patrimoni netti.

Esso consente di utilizzare un dato patrimoniale iniziale attendibile, sterilizzare le perdite pregresse, misurare il peggioramento successivo del patrimonio e rispettare il principio di causalità.

Inoltre, rispetto al criterio fondato solo sul passivo sorto durante la gestione, può cogliere anche fenomeni diversi dalla mera formazione di nuovi debiti, quali la perdita di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle rimanenze e dei crediti.

In questa prospettiva, quando il patrimonio netto iniziale sia realmente ricostruibile, il confronto tra situazione iniziale e deficit finale può risultare più aderente alla logica dell’art. 2486 c.c.

L’ambito di utilità del criterio seguito dal Tribunale di Venezia

Il metodo fondato sul solo passivo sorto durante la gestione resta particolarmente utile quando il patrimonio netto alla data di assunzione della carica dell’amministratore non sia seriamente ricostruibile, quando non sia possibile valorizzare in modo attendibile le componenti attive del patrimonio, quando la situazione della società fosse già compromessa al momento della nomina o quando la contabilità successiva sia assente o gravemente lacunosa.

In questi casi, la ricostruzione analitica del debito maturato nel periodo può costituire la soluzione più solida sul piano probatorio.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Venezia non sembra introdurre un criterio unico e universale, ma mostra con chiarezza che il danno ex art. 2486 c.c. deve essere liquidato secondo il principio di causalità.

Nel caso esaminato, il criterio adottato rappresentava probabilmente l’unica soluzione realmente praticabile, perché mancavano dati affidabili per ricostruire sia il patrimonio netto effettivo al momento della nomina, sia il patrimonio netto finale.

In altri casi, ove sia possibile ricostruire attendibilmente il patrimonio netto iniziale della società al momento dell’ingresso in carica dell’amministratore convenuto, potrebbe invece risultare preferibile un metodo fondato sul confronto tra situazione iniziale e deficit finale..