SEGNALETICA STRADALE
Forse non tutti sanno che il segnale che impone un limite di velocità diverso da quello previsto per il tipo di strada va ripetuto dopo ogni intersezione.
La ragione di tale disposizione normativa è chiara: chi non proviene dalla strada principale, ma si immette nella stessa provenendo dalla strada che la interseca, non può sapere che il limite di velocità in quel tratto stradale è diverso da quello previsto per il tipo di strada. La Cassazione con ordinanza n. 30664 del 27 novembre 2018, in forza dell’art. 104 reg. esec. c.d.s., ha ribadito che il limite di velocità stabilito per un tratto di strada viene meno dopo ogni intersezione e tornano in vigore i limiti di velocità previsti per il tipo di strada, a meno che il segnale stradale che prevede un limite diverso non venga ripetuto dopo l’incrocio.
La Suprema Corte ha anche evidenziato come sia in tal senso risolutiva la disposizione di cui all’art. 2, comma 1 D.M. 15 agosto 2007 la quale stabilisce che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi,- in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.”.


